Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
Si legge sul sito del Ministero della salute:
“Questa
è una giornata storica per quanto riguarda l’attività del Ministero sul
rapporto uomo-animale. Un lavoro straordinario nel quadro europeo. Per
la prima volta abbiamo stabilito la responsabilità del proprietario e
di chi detiene momentaneamente l’animale”.
Lo afferma il
sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, presentando alla stampa
il 3 marzo 2009, la nuova Ordinanza per la tutela dell’incolumità
pubblica dall’aggressione dei cani.
“La precedente ordinanza
prevedeva una inutile black list che catalogava anche razze di cani
semi sconosciute senza tra l’altro avere alcun fondamento scientifico e
senza prevedere alcun provvedimento di prevenzione o di formazione dei
proprietari”.
Effettivamente, quali proprietari di cani ed in particolare di alani, non possiamo che sottoscrivere la posizione secondo la quale il cane non è mai il responsabile delle sue azione e soprattutto non esistono cani cattivi ma proprietari inadeguati!
Accogliere nella propria famiglia un alano non è solamente una questione di amore verso questa bellissima razza, ma presuppone una conoscenza della forza dell’animale che si dovrà imparare a controllare e soprattutto della sua natura e del suo carattere.
E’ vero che ogni animale impara molto dall’ambiente in cui vive e risponde a determinati stimoli (rinforzi) che il padrone gli invia spesso anche inconsapevolmente.
Dunque personalmente mi piace molto il concetto di responsabilità ed educazione del padrone. Per ora non è molto chiaro come verranno attuati i percorsi formativi per i padroni e soprattutto come verranno valutate le competenze dei padroni riguardo al loro cane.
Io ho imparato tutto ciò che so riguardo l’alano dall’esperienza sia con cani di questa razza che con cani di ogni razza e mole.
Queste le principali novità
del provvedimento, entrate in vigore il 23 marzo 2009, giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.68:
Eliminata la “black list”
La
nuova ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle proposte dai
ministri precedenti. in particolare è stato eliminato l’allegato a
riportante un elenco senza riferimento scientifico in letteratura di
medicina veterinaria di razze “pericolose”, in quanto non è possibile
stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base
alla loro razza o loro incroci.
Introdotta la responsabilita civile e penale dei proprietari
Ai
fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è
stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei
proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre
responsabile del benessere e del controllo del proprio animale,
pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o lesioni
che questi arreca a persone, animali o cose.
Nota:
La Suprema Corte di Cassazione – sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: in
caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane, nella
fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo
(nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e
quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente
responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità
oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla
posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona
che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni.
Obbligo di utilizzo del guinzaglio in ogni luogo
Viene
introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre il
guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree
per cani individuate dai comuni – e di avere sempre con sé la museruola
(rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché
l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di
gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere
informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e
sulle normative in vigore.
Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per
favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla
corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o
lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari
delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici
veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di
medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali,
devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari
di cani. tali percorsi formativi, con rilascio di specifica
attestazione denominata patentino divengono obbligatori per i
proprietari di “cani impegnativi” identificati a livello territoriale.
Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL
I
servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono
le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi
terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani
impegnativi” e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
Ruolo dei medici veterinari libero professionisti
Per
la prima volta in italia viene conferito un ruolo anche ai medici
veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. a loro
infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano
dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di
conseguire “il patentino”. inoltre vengono posti in rete con i servizi
veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela
della salute pubblica.
Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro
I
proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e
applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale
quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Obbligo della raccolta delle feci
E’
fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne
le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Altri divieti
Confermato
il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani,
le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la
pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la
morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle
orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi
certificati dal medico veterinario.
(Redazione Ministerosalute.it – 3 marzo 2009)


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